Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and repetition of lower court assessments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Buono Mariangela inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for the crime in Article 372 of the Penal Code, arguing for self-defense, necessity, and mitigating circumstances. The court rejected these claims because the appeal's grounds were merely repetitive of the lower court's already evaluated criticisms and lacked specific engagement with the factual reasoning of the appealed judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 372 cod. pen.; Art. 384 cod. pen.; Art. 62, n. 6 cod. pen. — An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of the lower court's assessments or are objectively generic and fail to specifically confront the motivation of the contested judgment.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONO MARIANGELA nato a NAPOLI il 24/02/1986 avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 9157/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 372 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità ovvero di quella di cui all'art. 384 cod. pen, della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., della sospensione condizionale della pena;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (cfr., pag. 2 e ss. sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 giugno 202