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Ordinanza — n. 32998/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and lack of confrontation with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32998/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-punishability based on the minor nature of the act, but the court found the grounds merely repetitive of the appellate court's already evaluated criticisms. Furthermore, the arguments were deemed objectively generic and failed to confront the specific reasoning provided in the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of the lower court's evaluated criticisms and are objectively generic, failing to confront the specific reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds non-punishability particular minor nature procedural costs aiuto all'evasione di detenuti omissione di soccorso evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
9133/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 385 cod. pen
9133/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEZZI ANNA nato a NAPOLI il 19/10/1988 avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 9133/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuto il motivo inammissibile perchè, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2025