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Ordinanza — n. 32997/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and repetition of lower court censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32997/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a new trial regarding video evidence and liability assessment, but the court found these arguments merely repetitive of the appellate court's detailed censure. Consequently, the decision was rejected because the appeal lacked specific motivation to confront the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductive of censure already adequately evaluated by the court of first instance or if they are objectively generic and fail to confront the specific reasoning of the judgment under review.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive censure lack of motivation procedural costs Cassation procedure video surveillance evidence prove acquisite tramite sorveglianza

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 337 cod. pen
9121/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ERRICO NATALINO nato a NAPOLI il 03/03/1982 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 9121/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.), le note difensive; Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, alla mancata acquisizione del filmato originario estratto dalla videosorveglianza;

Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (cfr., pag. 4 e ss. sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 giugno 20