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Ordinanza — n. 32996/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic grounds not contrasting with lower court's detailed reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32996/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Stellato's appeal against the Second Instance Court of Naples inadmissible. The appellant argued for the recognition of generic mitigating circumstances, but the court found the complaint merely repetitive of issues already adequately assessed by the trial judges. Consequently, the appeal was rejected because it lacked specific motivation to contrast with the lower court's detailed reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 391 ter cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is merely a reproduction of censure already evaluated by the trial judges and is objectively generic, failing to contrast with the specific motivation of the contested judgment.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal repetitive censure lack of contrast Cassation procedure accesso dei giornalisti agli atti ammende per infrazione procedurale punibilità dei mass media

Disposizioni normative citate

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Art. 391 ter cod. pen.
9099/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 391 ter cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 391 ter cod. pen
9099/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 391 ter cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STELLATO GIUSEPPE nato a SALERNO il 12/01/1980 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 9099/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 391 ter cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto il motivo inammissibile perchè, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2025.