Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32994/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and non-comparable to first-instance sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32994/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a first-instance conviction for a crime under Article 385 of the Penal Code, arguing regarding liability and sentencing. The court rejected these arguments because they merely repeated criticisms already adequately evaluated by the lower court and were too generic to engage with the specific reasoning provided in the contested judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385 cod. pen.; Appeals must be specific and comparable to the lower court's reasoning; generic or repetitive censure renders an appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
Article 385 Penal Code inadmissible appeal generic censure sentencing proportionality procedural costs Cassa delle ammende judicial review standard deroga in caso di stato di emergenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALTERIO STEFANO nato a QUALIANO il 24/01/1946 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 9093/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e alla dosimetria della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2025.