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Ordinanza — n. 32993/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds and repetitive arguments regarding non-punishability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32993/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-punishability due to the minor nature of the offense, but the court found the grounds repetitive of lower court reasoning and too generic to challenge the original judgment. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide a specific, substantive legal argument distinct from the merits already decided.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately evaluated by the trial court or is objectively generic and fails to confront the specific reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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non-punishability minor offense inadmissible appeal grounds repetitive censure generic argumentation procedural costs fine evasione all'obbligo di contribuzione aiuto all'evasione di detenuti allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 366 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURO ANDREA nato a NAPOLI il 04/04/1974 avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 9092/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art.385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuto il motivo inammissibile perchè, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2025.