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Ordinanza — n. 32992/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and repetitive of lower court's already evaluated evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32992/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the conviction for the crime in Article 336 of the Penal Code, but the court found the arguments merely repetitive of the appellate court's already evaluated evidence. Consequently, the court rejected the request for a different factual reconstruction as objectively generic and lacking specific confrontation with the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and confront the lower court's reasoning; generic or repetitive censure regarding evidence evaluation renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments repetitive censure Article 336 Penal Code procedural costs Cassa delle ammende factual reconstruction reati contro la pubblica autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Art. 336 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIGANI GIUSEPPE nato a CINQUEFRONDI il 19/11/1973 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 9089/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art.336 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla motivazione, al trattamento sanzionatorio; Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2025.