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Ordinanza — n. 32991/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32991/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32991/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRELLA SALVATORE nato a NAPOLI il 09/04/2003 avverso la sentenza del 12/02/2025 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 8755/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata emessa ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen. per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen; Ritenuto il motivo inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., non consentito dalla legge; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32991/2025 — snpen · Corte di Cassazione: n. 8755/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata emessa ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen. per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen; Ritenuto il motivo inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., non consentito dalla legge; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025.

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale rinuncia a pretese di salario condono delle spese procedurali difesa d'ufficio ritiro dell'azione giudiziaria rifiuto del servizio militare
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRELLA SALVATORE nato a NAPOLI il 09/04/2003 avverso la sentenza del 12/02/2025 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 8755/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata emessa ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen. per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen; Ritenuto il motivo inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., non consentito dalla legge; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025.