Cassation appeal dismissed for being generic and merely reproducing lower court censure on non-punishability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Marco Mannai's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-punishability due to the minor nature of the crime, but the court found his arguments generic and merely restating the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide a specific legal challenge to the merits of the conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces censure already adequately evaluated by the trial judges or is objectively generic and does not confront the reasoning of the contested judgment.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNAI MARCO nato a GATTINARA il 19/08/1992 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 8737/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 340-337); Esaminati il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuti il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025