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Ordinanza — n. 32987/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and merely reproducing lower court censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32987/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different factual reconstruction regarding crimes under the Penal Code, but the court found the appeal generic and merely restating criticisms already addressed by the appellate court. Consequently, the appeal was rejected because it lacked specific engagement with the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is merely reproductive of censure already evaluated by the court of first instance and substantively seeks a different evaluation of evidence without objectively engaging with the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic censure reproductive appeal factual reconstruction court costs Cassa delle ammende art. 367 c.p.p. violenza contro le autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LEON FEBRILLET ELIAS nato il 30/04/1967 avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 8718/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- 582 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perchè, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volta sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025