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Ordinanza — n. 32984/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as personally filed by the appellant without proper representation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32984/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally filed by the appellant, Sejdic Salina, rather than through a qualified lawyer. The lower court had convicted the appellant for tax evasion, and the appellant attempted to challenge this directly. The court ruled that personal filing violates procedural requirements for cassation appeals, resulting in the dismissal of the request and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be filed through a lawyer; personal filing renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal personal filing procedural inadmissibility qualified lawyer tax evasion conviction prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria evasione all'obbligo di contribuzione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEJDIC SALINA nato a RIMINI il 21/08/1987 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 8706/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il ricorso; Ritenuto il ricorso inammissibile, essendo stato proposto personalmente dalla parte; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, .con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025.