Ordinanza — n. 32983/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MITA SANTO nato a CATANIA il 10/05/1968 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 8697/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 372 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, alla sospensione condizionale della pena;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 372 cod. pen, art. 521 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32983/2025 — snpen · Corte di Cassazione: n. 8697/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 372 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, alla sospensione condizionale della pena;
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MITA SANTO nato a CATANIA il 10/05/1968 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 8697/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 372 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, alla sospensione condizionale della pena;
Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, quanto al terzo e al quinto motivo, non dedotti e nemmeno sollecitati in appello, e, dall'altra, manifestamente infondati (il primo) e meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti e obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno