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Ordinanza — n. 32980/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism grounds as arguments are generic and repetitive of lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32980/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a conviction for resisting a public official based on recidivism, but the court found the arguments merely repetitive of the appellate court's already evaluated criticisms. Consequently, the court rejected the appeal because the submissions were objectively generic and failed to meaningfully confront the specific reasoning of the lower judgment.

Regesto Legislator

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Art. 362, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces criticisms already adequately evaluated by the court of first instance or if it is objectively generic and does not confront the specific reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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recidivism appeal inadmissible appeal generic arguments resisting public official Corte di Cassazione recidiva nell'infrazione legittimazione a ricorrere inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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Art. 362, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MHANDI NIZAR nato il 25/01/1995 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 8591/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla ritenuta recidiva; Ritenuto il motivo inammissibile perchè, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta (cfr. pagg. 5-6 sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025.