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Ordinanza — n. 32978/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and repetitive regarding sentencing and liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32978/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Haimoud Zakaria inadmissible due to its generic nature and lack of specific confrontation with the lower court's reasoning. The appellant challenged the conviction under Article 337 of the Penal Code, arguing issues regarding criminal liability and sentencing dosage. The court rejected these claims because they merely reproduced criticisms already adequately evaluated by the appellate judges without providing new substantive arguments.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it is merely reproductive of criticisms already evaluated by the lower courts and is objectively generic regarding the motivation of the contested judgment.

Parole chiave

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criminal liability appeal sentencing dosage review generic appeal inadmissibility repetitive arguments rejection Article 337 Penal Code reati contro la pubblica autorità agitazione politica coazione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337 cod. pen.
8583/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod.
art. 337 cod. pen
8583/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAIMOUD ZAKARIA (CUI 03A205Y) nato il 20/08/1985 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 8583/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e alla dosimetria della pna; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025.