Cassation court dismisses appeal as generic and repetitive of lower court's already evaluated evidence and facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances and a change in the penalty type, but the court found these arguments merely repetitive of the lower courts' already evaluated evidence. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide specific grounds distinct from the existing judicial reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic arguments or those merely reproducing censure of already evaluated evidence are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORONA ANTONINO nato a SANTA FLAVIA il 30/12/1973 avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 8565/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- 341 bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata sostituzione della pena detentiva;
Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti , e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (cfr., pagg. 2 e ss. sentenza impugnata e pag. 6 sentenza di primo grado); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 20