Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and merely reproducing lower court censure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Messina's appeal against the Palermo Court of Appeal inadmissible. The appellant argued regarding the elements constituting the crime under Article 341 bis of the Penal Code, but the court found the appeal generic and merely restating censure already evaluated by the trial judges. Consequently, the appeal was rejected, and Messina was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 341 bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if it is merely reproductive of censure already adequately evaluated by the judges of the merits and substantively aimed at soliciting a different evaluation of evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA GIOVANNI nato a CASTELVETRANO il 24/06/1988 avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 8557/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 341 bis cod. pen.), la memoria; Esaminati il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e, in particolare, alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato;
Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volto a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta (cfr., pagg. 2 e ss. sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno