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Ordinanza — n. 32974/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses generic appeal on criminal liability judgment due to lack of specific arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32974/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for crimes under Articles 337, 582, and 635 of the Penal Code regarding criminal liability. The court rejected the appeal because the grounds were entirely generic, with no specific facts or legal arguments deduced by the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are entirely generic and lack any specific deduction or argumentation required by law.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds criminal liability lack of argumentation court costs Corte di Cassazione Art. 367 c.p.p. spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EDRAYDRYAM MUSTAPHA nato il 01/01/1985 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 8552/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reato di cui agli artt. 337 - 582- 635 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025.