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Ordinanza — n. 32973/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of confrontation with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32973/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for the recognition of continuity between the current crime and previously judged offenses, but the Court found the grounds merely repetitive of prior evaluations and objectively generic. Consequently, the appeal failed because it did not specifically confront the reasoning of the Palermo Court of Appeal.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of prior evaluations or are objectively generic and fail to specifically confront the reasoning of the lower court.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility continuity of crimes generic grounds rejection repetitive censure Court of Cassazione reiterazione di reati penali continuazione dell'esecuzione abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
8550/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 385 cod. pen
8550/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONREALE ANTONINA VERONICA nato a ERICE il 12/11/1984 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 8550/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto del processo e quelli già giudicati in altro procedimento definito con sentenza divenuta irrevocabile;

Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 giugno 20