Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32972/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and repetitive, rejecting claims of intent and lack of punishability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32972/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different factual reconstruction and claimed lack of intent and particular triviality. The court rejected these grounds as merely repetitive of lower court assessments and objectively generic, failing to engage with the original judgment's reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be specific and confront the lower court's reasoning; generic or repetitive censure renders an appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic censure repetitive grounds lack of intent particular triviality assistenza ulteriore revoca dell'aiuto d'emergenza trattamento ambulatoriale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 334 cod. pen
8544/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 334 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO CALOGERO nato a LICATA il 24/07/1961 avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 8544/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 334 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenza del dolo e alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025.