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Ordinanza — n. 32969/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and merely reproducing lower court censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32969/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a different evaluation of evidence regarding the escape charge, but the court found the appeal generic and merely repetitive of the lower courts' reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide specific grounds distinct from the first-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is merely a reproduction of censure already adequately evaluated by the courts of merit and is substantively aimed at soliciting a different evaluation of evidence, or if it is objectively generic with respect to the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive censure procedural costs Cassation appeal allontanamento nonostante motivi di salute omissione di soccorso inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMILLERI PIETRO nato a CALTANISSETTA il 28/04/1995 avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 8497/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perchè, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volto a sollecitare una diversa valutazione delle prove, e, dall'altra, obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado/ con la quale non si confronta (cfr., soprattutto pagg. 4-5 sentenza di primo grado);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 202