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Ordinanza — n. 32967/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding non-punishability due to minor offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32967/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-punishability based on the minor nature of the crime and general mitigating circumstances, but these claims were deemed generic. The court rejected the appeal because the arguments merely repeated criticisms already adequately evaluated by the lower court without providing new, specific grounds to confront the original judgment's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must contain specific grounds distinct from those already evaluated by the lower court; generic arguments reproducing existing censure are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-punishability particular minor offense generic grounds procedural costs Cassation review mitigating circumstances aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DORICO D'AGOSTINO ROSARIO NICOLA nato a CASERTA il 28/11/1994 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 8488/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche;

Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 giugno 2025.