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Ordinanza — n. 32966/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32966/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32966/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALVONE DOMENICO nato a TORRE DEL GRECO il 26/06/1982 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 8487/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 651- 337 - 341 bis cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e, in particolare, alla sussistenza della causa di giustificazione prevista dall'art.. 393 bis cod. pen.;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32966/2025 — snpen · Corte di Cassazione: n. 8487/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 651- 337 - 341 bis cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e, in particolare, alla sussistenza della causa di giustificazione prevista dall'art.. 393 bis cod. pen.;

Parole chiave

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atti impugnabili rinuncia al dibattimento orale impedimento di un atto dell'autorità pubblica istigazione a delinquere oltraggio alla corte disobbedienza alla decisione dell'autorità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALVONE DOMENICO nato a TORRE DEL GRECO il 26/06/1982 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 8487/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 651- 337 - 341 bis cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e, in particolare, alla sussistenza della causa di giustificazione prevista dall'art.. 393 bis cod. pen.;

Ritenuto il motivo inammissibile perchè, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volto a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 20