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Ordinanza — n. 32965/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and repetitive regarding sentencing and conditional suspension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32965/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for crimes under Articles 337-341 bis of the Penal Code, arguing for a different penalty assessment and the substitution of detention with a suspended sentence. The court rejected these arguments because they merely repeated criticisms already addressed by the trial judges and were too generic to engage with the specific reasoning in the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals that are merely reproductive of criticisms already evaluated by the trial judges or are objectively generic regarding the judgment's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments repetitive censure conditional suspension penal code crimes reati contro la pubblica autorità pena detentiva sostitutiva oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGANUCO SIMONA nato a GELA il 10/06/1997 avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 8483/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- 341 bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla dosimetria della pena e alla mancata sostituzione della pena detentiva; Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti , e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pagg. 2 e ss. sentenza impugnata da cui, peraltro, si evince la inammissibilità della invocata sostituzione della pena in ragione della riconosciuta sospensione condizionale);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna jr ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno