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Ordinanza — n. 32962/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as manifestly unfounded and generic, failing to address lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32962/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the grounds were manifestly unfounded and generic. The appellant argued against the lower court's order of inadmissibility, but the court found the arguments did not engage with the specific reasoning of the appealed ordinance. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 5 c.p.c.; Art. 360, c. 1, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or generic, failing to confront the specific reasoning of the lower court's decision.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal generic grounds of appeal inadmissibility of appeal failure to confront reasoning procedural costs award ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 5 c.p.c.
Art. 360, c. 1, n. 6 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DADDATO GERARDO nato a CERIGNOLA il 30/11/1960 avverso l'ordinanza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 8369/2025 . CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, l'ordinanza di inammissibilità dell'appello impugnata; Esaminati i motivi dei ricorsi; Ritenuti il motivo relativo alla inammissibilità dell'appello manifestamente infondato perché, così come il motivo di appello, obiettivamente generico e perché non si confronta con la motivazione della ordinanza impugnata;

Ritenuto, di conseguenza, assorbito il motivo relativo alla prescrizione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025