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Ordinanza — n. 32961/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and failing to confront the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32961/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appellant's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant, Samuel Mazzadi, argued against the Bologna Court of Appeal's order of January 2025, but the court found his grounds objectively generic. Consequently, the appeal failed because it did not specifically confront the reasoning provided in the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are objectively generic and fail to confront the reasoning of the decision being appealed.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds failure to confront procedural costs Cassa delle ammende motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZADI SAMUEL nato a BORGO VAL DI TARO il 14/03/1985 avverso l'ordinanza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 8358/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO. Visti gli atti, l'ordinanza di inammissibilità dell'appello impugnata, la memoria; Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto il motivo inammissibile perché, così come il motivo di appello, obiettivamente generico e non si confronta con la motivazione della ordinanza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025