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Ordinanza — n. 32960/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for detention substitution as merely repetitive of already reviewed criticisms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32960/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to substitute the custodial sentence, but the court found this argument merely repetitive of criticisms already adequately examined by the Court of Appeal. Consequently, the court rejected the request without substantive review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces criticisms already adequately examined by the court of first instance, lacking any new elements or distinct legal grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds detention substitution Cassation procedure procedural costs review of merits judicial economy allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLCELLI ANDREA nato a PIACENZA 11 14/07/1947 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 8347/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO . Visti gli atti e la sentenza impugnata ( condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata sostituzione della pena detentiva; Ritenuto il motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate dalla Corte; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025.