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Ordinanza — n. 32959/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and non-comparable to lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32959/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appellant's appeal inadmissible due to its generic nature and failure to engage with the specific reasoning of the lower court's order. The appellant, Darry Ali, challenged an order from the Court of Appeal in Bologna regarding procedural inadmissibility, but the Supreme Court found the arguments lacked specificity. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are entirely generic and do not confront the specific reasoning of the contested order.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Court of Cassazione procedural defect failure to confront reasoning motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARRY ALI nato il 19/03/1998 avverso l'ordinanza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 8344/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO. Visti gli atti, l'ordinanza di inammissibilità dell'appello impugnata, la memoria; Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico e non si confronta con la motivazione della ordinanza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025.