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Ordinanza — n. 32955/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on recidivism grounds as generic and repetitive of lower court's adequate assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32955/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a finding of recidivism, but the court found the ground merely repetitive of the appellate court's already adequate evaluation. Furthermore, the argument was deemed objectively generic and failed to meaningfully confront the specific reasoning of the lower judgment.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal on recidivism is inadmissible if it merely reproduces censure already adequately evaluated by the trial judges or is objectively generic and fails to confront the specific reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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recidivism appeal inadmissible grounds generic argument repetitive censure Cassation procedure procedural costs Cassa delle ammende recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASSEN SAMIR nato il 27/10/1985 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 8320/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO . Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- 582 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativOalla ritenuta recidiva; Ritenuto il motivo inammissibile perchè, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta (cfr. pag. 3 sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 202