Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32954/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and non-comparable to lower court's reasoning on criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32954/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for a crime under Article 385, arguing for non-punishability due to minor facts and questioning the evidence evaluation. The court rejected these grounds because they merely reproduced criticisms already addressed by the lower judges and failed to objectively confront the specific reasoning of the contested judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385 c.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must objectively confront the lower court's reasoning; generic arguments merely reproducing prior censure are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal liability appeal non-punishability minor facts inadmissible generic grounds evidence evaluation review Article 385 penal code restrizione di libertà misura di allontanamento proroga della carcerazione espulsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 c.p.
Art. 366 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAXHIAJ RINARDI nato il 07/12/1981 avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 8319/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti , e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 20