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Ordinanza — n. 32952/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to raise non-punishability ground in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32952/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the ground of non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code was not specifically raised during the appeal proceedings. The appellant argued for this exemption, but the lower court failed to examine it, rendering the claim procedurally precluded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; The ground of non-punishability must be specifically deduced in the second instance; failure to do so renders the subsequent cassation appeal inadmissible as precluded.

Parole chiave

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non-punishability ground Article 131-bis Penal Code procedural preclusion second instance omission inadmissible appeal cassation review specific deduction requirement aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
art. 131 bis cod. pen
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YURI ADRIAN nato il 17/06/1986 avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 8315/2025 . CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; Ritenuto il motivo inammissibile perché precluso, non essendo stato dedotto specificamente in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025