Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds raised only in closing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Marchese Cosimo and Esposito Giovanni inadmissible. The appellants argued for prescription, liability, and non-punishment, but the court found these grounds generic and raised too late in the closing statements. Consequently, the appeals were rejected as manifestly unfounded and repetitive of the lower court's already evaluated arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic grounds raised only in closing arguments are inadmissible as they fail to confront the lower court's reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARCHESE COSIMO nato a ROSSANO il 04/01/1980 ESPOSITO GIOVANNI nato a ROSSANO il 18/09/1971 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 8172/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO. Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- 341 bis cod. pen.); Esaminati i motivi del ricorso proposto nell'interesse di Marchese Cosimo, relativi alla prescrizione dei reati, al giudizio di responsabilità per entrambi i reati, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;
Esaminati i motivi del ricorso proposto nell'interesse di Esposito Giovanni, sostanzialmente sovrapponibili a quelli di Marchese; Ritenuti i motivi di entrambi i ricorsi inammissibili in quanto manifestamente infondati (il riferimento è al primo motivo, relativo alla prescrizione, essendo stati i reati commessi il 6.4.2018 e, dunque, non essendo decorso nemmeno il relativo termine di sette anni e sei mesi dal momento della commissione del fatto), perché proposti genericamente in appello solo in sede di conclusioni (art. 131 bis cod. pen.), perchè meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eu tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci l giugno 2025. Il Consiglier nsore Il