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Ordinanza — n. 32826/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity and lack of specific prejudice regarding procedural omissions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32826/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a retrial based on a defender's forgotten indication, but the court found this merely a memory lapse causing no actual prejudice since the lower court had addressed all grievances. Furthermore, the remaining grounds were deemed too generic, merely repeating complaints without specific legal analysis as required by criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 546, 581 lett. c), 591 lett. c) c.p.p.; The appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, generic, or lack the specificity required by law, failing to demonstrate concrete prejudice or engage with the lower court's responses.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of prejudice procedural omission criminal procedure code allegazioni insufficientemente motivate decisione di non sollevare obiezioni diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 546 cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Giovanni Orlando; rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato e generico poiché, a fronte di quella che è una mera dimenticanza (indicazione di uno dei difensori), che non incide sulla validità della sentenza (art. 546 cod.
Art. 581, lett. c) c.p.p.
pen.), non si evidenzia quale sia stato il pregiudizio per la parte o per il suo difensore, avendo la Corte risposto puntualmente alle doglianze dell'atto di appello; considerato che nel resto il ricorso è intriso di genericità, in quanto i motivi sono privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett.
Art. 591, lett. c) c.p.p.
c), in relazione all'art. 591 lett.
art. 546 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Giovanni Orlando; rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato e generico poiché, a fronte di quella che è una mera dimenticanza (indicazione di uno dei difensori), che non incide sulla validità della sentenza (art. 546 cod.
art. 131 bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone
c) c.p.p., costituendo la riproduzione dei cahiers de doléances presentati alla Corte d'appello, senza confrontarsi con la risposta fornita dalla Corte di appello (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco
243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv.
Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 Lavorato
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDO GIOVANNI nato a MESSINA il 17/11/1989 avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udi a la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giovanni Orlando; rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato e generico poiché, a fronte di quella che è una mera dimenticanza (indicazione di uno dei difensori), che non incide sulla validità della sentenza (art. 546 cod. proc. pen.), non si evidenzia quale sia stato il pregiudizio per la parte o per il suo difensore, avendo la Corte risposto puntualmente alle doglianze dell'atto di appello; considerato che nel resto il ricorso è intriso di genericità, in quanto i motivi sono privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett.

c) c.p.p., costituendo la riproduzione dei cahiers de doléances presentati alla Corte d'appello, senza confrontarsi con la risposta fornita dalla Corte di appello (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); osservato che, in ogni caso, la Corte ha fornito risposta congrua ai motivi confermando la affermazione di responsabilità dell'imputato (in questa sede in vero non più contestata) e confermando altresì il trattamento sanzionatorio in tutte le sue articolazioni circostanziali, dovendosi ritenere altresì implicitamente respinta la doglianza attinente alla applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., alla luce della accentazione della condotta in termini di pervicacia e gravità/del danno, e dell'imputato quale pluripregiudicato, concetti incompatibili con l'inquadramento del fatto in termini di particolare tenuità, tanto sul piano oggettivo che soggettivo; ritenuto che la motivazione sia del tutto congrua, sì da escludere ogni ingerenza da parte della Corte nella discrezionalità riservata al giudice del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso sia inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 lugli