Criminal appeal dismissed for generic grounds; appeal lacks specificity regarding art. 648 c.p. liability declaration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Laura Angelo inadmissible due to its generic nature and failure to provide specific arguments. The appellant contested the court's justification for rejecting a request to reclassify theft under Article 648 of the Penal Code, citing previously discussed reasons. The court ruled that the lower court's reasoning adequately addressed the genericity of the appellant's declarations and the origin of the stolen goods, necessitating dismissal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 c.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and merely repeat arguments already rejected by the court of appeal without providing new specific reasons.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURA ANGELO nato a BELMONTE MEZZAGNO il 08/02/1970 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Angelo Laura; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 c.p., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifiche; che, inoltre, la motivazione della sentenza impugnata, a pg. 7, giustifica adeguatamente, con riferimento alla genericità delle dichiarazioni del Laura ed alle diverse origini della refurtiva rinvenuta nell'abitazione dell'imputato, il rigetto della richiesta riqualificazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 luglio 2025.