Cassation appeal dismissed as sentencing balance is a discretionary merit issue beyond appellate review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the balance between mitigating and aggravating circumstances belongs to the trial court's discretionary power. The appellant argued for a different sentencing outcome, but the appellate court had already provided a reasoned comparison of relevant factors without logical flaws. Consequently, the court held that such discretionary evaluations are immune from cassation review unless arbitrary or illogical, leading to the dismissal of the request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 4, cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot review the discretionary balance of mitigating and aggravating circumstances in sentencing, as this constitutes a matter of merit judgment that is immune from appellate scrutiny absent arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRICCIONE SALVATORE JUNIOR nato a NAPOLI il 11/06/2001 avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso e la memoria con motivi aggiunti di Salvatore Junior Petriccione; ritenuto che i due motivi del ricorso possano essere trattati unitariamente, afferendo per diversi profili al trattamento sanzionatorio, ed in particolare al tema del bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con le aggravanti contestate; considerato che i motivi, come prospettati, non siano consentito in sede di legittimità, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); osservato che la sentenza spiega compiutamente a pg. 2 le ragioni ostative ad un esito più favorevole del giudizio di comparazione delle circostanze, senza parvenza di illogicità, ma, al contrario, con puntuale, seppur sintetica, individuazione e considerazione di una pluralità di fattori rilevanti; rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile (ciò che comporta l'inammissibilità dei motivi aggiunti - art. 585, comma 4, cod. proc. pen.) con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 luglio 202