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Ordinanza — n. 32820/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity; motive lacks concrete reference to case facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32820/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the sole ground of appeal. The appellant argued against the lower court's decision, but the court found the motive lacked concrete specificity regarding the actual case facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack concrete reference to the specific points of the contested motivation.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible appeal lack of concrete reference procedural costs Cassation procedure modalità di calcolo dell'ammenda ammende per infrazione procedurale risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLARMINO CINZIA nato a PALERMO il 10/07/1983 avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cinzia Bellarmino; osservato che per il grado di genericità dell'unico motivo, del tutto privo di concretezza e di riferimento al caso oggetto di giudizio, ci si trovi innanzi ad un ricorso inadatto a contestare specifici punti della motivazione, utilizzabile per qualsivoglia impugnazione e, quindi, inevitabilmente votato all'inammissibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 luglio 2025.