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Ordinanza — n. 32819/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because comparing aggravating and mitigating circumstances is a discretionary merit issue not reviewable on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32819/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal by Antonino Magliuolo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's comparison between aggravating circumstances (weapon use, face distortion) and mitigating factors. The court ruled that evaluating the equivalence of these circumstances is a discretionary act typical of the trial phase, which falls outside the scope of appellate review unless arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; The appellate court's discretionary evaluation of the equivalence between aggravating and mitigating circumstances is not subject to review on appeal, as it constitutes a matter of merit judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility discretionary merit evaluation aggravating mitigating comparison appellate review scope penal equivalence assessment aggravamento della pena traffico aggravato di stupefacenti rapina qualificata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGLIUOLO ANTONINO nato a SARNO il 03/11/1993 avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonino Magliuolo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il giudizio di comparazione tra circostanze, non è consentito in sede di legittimità, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); ritenuto pertanto che le conclusioni del giudice del merito siano incensurabili (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, ove i giudici di appello hanno congruamente evidenziato come la valenza intimidatoria e lesiva delle due circostanze aggravanti contestate - uso dell'arma e travisamento del volto - non potesse consentire un diverso giudizio di comparazione rispetto alle menzionate attenuanti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 luglio 2025.