Criminal appeal dismissed because comparing aggravating and mitigating circumstances is a discretionary merit issue not reviewable on appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal by Antonino Magliuolo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's comparison between aggravating circumstances (weapon use, face distortion) and mitigating factors. The court ruled that evaluating the equivalence of these circumstances is a discretionary act typical of the trial phase, which falls outside the scope of appellate review unless arbitrary or illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; The appellate court's discretionary evaluation of the equivalence between aggravating and mitigating circumstances is not subject to review on appeal, as it constitutes a matter of merit judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGLIUOLO ANTONINO nato a SARNO il 03/11/1993 avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Antonino Magliuolo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il giudizio di comparazione tra circostanze, non è consentito in sede di legittimità, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); ritenuto pertanto che le conclusioni del giudice del merito siano incensurabili (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, ove i giudici di appello hanno congruamente evidenziato come la valenza intimidatoria e lesiva delle due circostanze aggravanti contestate - uso dell'arma e travisamento del volto - non potesse consentire un diverso giudizio di comparazione rispetto alle menzionate attenuanti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 luglio 2025.