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Ordinanza — n. 32818/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as non-specific repetition of lower court arguments and inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32818/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Ivo Capone inadmissible and ordered him to pay court costs. The court ruled that the appellant's arguments merely repeated those already rejected by the Court of Appeal without providing specific, critical analysis. Furthermore, the court emphasized that it cannot re-evaluate evidence or facts, a power reserved for lower instances, and found the appeal's legal interpretations contrary to established case law.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 628, comma 2, n. 1 cod. pen.: Appeals must offer specific, argumentative criticism of the lower court's reasoning; mere repetition of rejected points or requests to re-evaluate evidence are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-specific arguments repetition of lower court evidence re-evaluation mafia aggravating circumstance commisurazione della pena per rapina permesso di promuovere un procedimento penale recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 628, comma 2, n. 1 cod. pen.
Letto il ricorso di Ivo Capone; ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, sulla dichiarazione di responsabilità e sulla circostanza di cui all'art. 628, comma 2, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPONE IVO nato a CASERTA il 10/02/1970 avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ti

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ivo Capone; ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, sulla dichiarazione di responsabilità e sulla circostanza di cui all'art. 628, comma 2, n. 1 cod. pen., si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; in aggiunta, essi sollecitano una diversa lettura dei dati processuali, con ricostruzione alternativa dei fatti ed un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova, operazioni non consentite in questa sede, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); osservato che la sentenza, con motivazione esente da vizi logici, ha incentrato la decisione sull'interpretazione del contenuto di una intercettazione - non sindacabile in questa sede, se non manifestamente illogica, come nel caso di specie - e sulle propalazioni di un pentito; che alle medesime conclusioni deve giungersi anche con riguardo al terzo motivo di ricorso, relativo alla circostanza aggravante del metodo mafioso, atteso che le argomentazioni svolte dal ricorrente si risolvono in una prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, dei cui principi la corte di appello ha fatto corretta applicazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 lug