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Ordinanza — n. 32816/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeals on prescription and qualification grounds, ruling the aggravated theft provision is not a separate crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32816/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the joint appeals by Felicella and Gallifuoco inadmissible and ordered them to pay legal costs. The first appeal regarding the statute of limitations failed because the aggravated form of theft under Article 648 is merely a mitigating circumstance, not an independent offense, meaning the base penalty has not expired. The second appeal was rejected as unfounded due to a procedural error in citing the wrong article regarding the failure to reclassify the crime. Consequently, the appeals were dismissed, and the defendants were condemned to pay court expenses and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: The aggravated form of theft constitutes a special mitigating circumstance rather than an autonomous crime; therefore, the statute of limitations applies to the base penalty, and procedural errors in citing articles regarding crime qualification render appeals inadmissible.

Parole chiave

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statute of limitations aggravated theft autonomous crime procedural error inadmissible appeal mitigating circumstance reclassification of crime origine delle merci

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Letti i ricorsi di Luigi Felicella e Raffaele Gallifuoco, distinti ma perfettamente sovrapponibili e, pertanto, trattabili congiuntamente; considerato che il primo motivo di ricorso, relativo alla prescrizione della ricettazione, è manifestamente poiché l'ipotesi attenuata prevista dal quarto comma dell'art. 648 cod.
Art. 606 cod. proc. pen.
art. 648 cod. pen
Letti i ricorsi di Luigi Felicella e Raffaele Gallifuoco, distinti ma perfettamente sovrapponibili e, pertanto, trattabili congiuntamente; considerato che il primo motivo di ricorso, relativo alla prescrizione della ricettazione, è manifestamente poiché l'ipotesi attenuata prevista dal quarto comma dell'art. 648 cod.
art. 712 cod. pen
e), nel contestare la mancata riqualificazione del reato in quello di cui all'art. 712 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FELICELLA LUIGI nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 22/05/1965 GALLIFUOCO RAFFAELE nato a NAPOLI il 10/11/1971 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lì V\

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Luigi Felicella e Raffaele Gallifuoco, distinti ma perfettamente sovrapponibili e, pertanto, trattabili congiuntamente; considerato che il primo motivo di ricorso, relativo alla prescrizione della ricettazione, è manifestamente poiché l'ipotesi attenuata prevista dal quarto comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, debba aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 - 01) e che il limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base non risulti ancora spirato; rilevato che il secondo motivo di ricorso, formulato in maniera quanto meno incerta (il vizio di motivazione - peraltro non specificamente identificato - viene dedotto in relazione alle lettere b) e d) dell'art. 606, cod. proc. pen., anziché lett. e), nel contestare la mancata riqualificazione del reato in quello di cui all'art. 712 cod. pen., è manifestamente infondato, a fronte di una motivazione che incentra sulle modalità di acquisto riferite dagli stessi imputati (presso il campo nomadi di Avellino, per un prezzo che gli imputati non sono stati nemmeno in grado di indicare) le ragioni di sospetto che avrebbero dovuto indurre i due correi a desistere dall'acquisto di mercanzia di dubbia origine; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 lugli