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Ordinanza — n. 32815/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and mere illogicality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32815/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Roberto Caruso inadmissible and ordered him to pay court costs. Caruso argued that the lower court's reasoning was illogical regarding the defendant's violent conduct and facial disguise, but the court found these arguments were merely repetitive of the appellate court's rejected claims. The court ruled that the appeal failed to meet the high standard of 'manifest illogicality' required under Article 606, as the lower court's decision was based on sound legal reasoning and evidence.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lettera e) c.p.p.; The Court of Cassation admits appeals only when the lower court's decision is manifestly illogical, rejecting appeals based on mere or simple illogicality which constitutes an exercise of appellate review rather than a legitimate cassation ground.

Parole chiave

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manifest illogicality appeal inadmissibility Article 606 c.p.p. repetitive arguments cassation standards commisurazione della pena per rapina altri reati sanzione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lettera e) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Lakani, Rv. 216260
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO ROBERTO nato a CROTONE il 17/02/1976 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Roberto Caruso; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si contesta l'illogicità motivazionale in relazione alla sussistenza della condotta violenta e del travisamento del volto, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti; considerato, peraltro, che i motivi sollecitano una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti, operazione tipica dell'appello, ma non formulano una critica di legittimità, come reso evidente dall generico (ed errato) richiamo alla 'illogicità' della motivazione, che non è uno standard di critica di legittimità previsto dall'art. 606, comma 1, lettera e); infatti, solo la manifesta illogicità (e non 'mera', 'sola' o 'semplice' illogicità), cioè quella rilevabile ictu °cui/ può giustificare l'intervento di questa Corte, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano, in particolare, le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, ove i giudici di appello hanno congruamente valorizzato le risultanze probatorie ritenute idonee a comprovare, da un lato, l'uso della forza fisica da parte dell'imputato per assicurarsi il possesso della refurtiva e la successiva impunità e, dall'altro, la circostanza che lo stesso avesse il volto camuffato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 lug