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Ordinanza — n. 32814/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for repetitive grounds and lack of specific argumentation against lower court's criminal liability decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32814/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Tonino Stamato inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Stamato argued against the appellate court's declaration of criminal liability for fraud, claiming the lower court erred in applying statutory provisions and ignoring mitigating circumstances. The court rejected these claims as repetitive, generic, and lacking the specific argumentation required by law, noting that the appellate judges correctly evaluated the illicit document and the defendant's simulated work activity.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: Appeals must be specific and argumentative; repetitive or generic grounds are inadmissible, and the cassation court cannot re-evaluate factual findings made by the lower courts.

Parole chiave

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criminal liability fraud repetitive appeal grounds lack of specific argumentation preclusion cassation mitigating circumstances denial perseguimento penale per truffa truffa all'assistenza sociale licenziamento immediato per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
Letto il ricorso di Tonino Stamato; ritenuto che i primi quattro motivi di ricorso, con cui si contestala dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.
Art. 366 c.p.c.
art. 640 cod. pen
Letto il ricorso di Tonino Stamato; ritenuto che i primi quattro motivi di ricorso, con cui si contestala dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STAMATO TONINO nato a CASSANO ALLO IONIO il 10/12/1982 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Tonino Stamato; ritenuto che i primi quattro motivi di ricorso, con cui si contestala dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., sono ripetitivi e generici poiché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; essi, inoltre, sollecitano una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti, operazione non consentita dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); in ogni caso, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata, ove i giudici di appello hanno congruamente valorizzato l'uso di un titolo di provenienza illecita e la simulazione di una solida attività lavorativa da parte dell'imputato quali elementi idonei a comprovare la sussistenza del reato contestato); ritenuto che il quinto motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pagina 3 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15