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Ordinanza — n. 32813/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32813/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Dario La Grotteria inadmissible and ordered him to pay court costs. The court ruled that the sole ground of appeal consisted of mere factual complaints regarding the lower court's reasoning on criminal responsibility, which are not permitted in a legality review. Furthermore, the arguments were deemed non-specific because they merely reiterated points already rejected by the Court of Appeal without providing new, substantive critique.

Regesto Legislator

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Art. 367, 648 cod. proc. pen.; Art. 367, 648 cod. pen.: An appeal in legality is inadmissible if it consists solely of factual complaints or merely reiterates arguments already rejected by the court of appeal without providing specific, argumentative critique.

Parole chiave

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inadmissible appeal legality review factual complaints lack of argumentation criminal responsibility court costs reiteration of arguments reato di pirateria della strada

Disposizioni normative citate

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Art. 192, 546, 603 cod. proc. pen.
Art. 337, 648 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA GROTTERIA DARIO nato a VIBO VALENTIA il 01/11/1992 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Dario La Grotteria; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione agli artt. 192, 546 e 603 cod.proc.pen., 337 e 648 cod.pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; che la doglianza risulta altresì indeducibile perché fondata su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che in particolare la Corte di appello, con le diffuse argomentazioni svolte a pagina 2 dell'impugnata sentenza, ha sottolineato, in assenza di qualsiasi illogicità, tanto meno manifesta, come l'affermazione di responsabilità sia fondata sul riconoscimento dell'imputato effettuato dagli operanti in modo preciso e privo di qualsiasi dubbio e dalla mancanza di qualsivoglia elemento di giustificazione della disponibilità da parte dello stesso di un'autovettura di provenienza furtiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 luglio 2025