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Ordinanza — n. 32811/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32811/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32811/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRONZI ASSUNTA nato a CATANZARO il 29/09/1979 avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Assunta Bronzi; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento dello stato di necessità ed il travisamento della prova, sono ripetitivi di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, inoltre, che i motivi sono diretti ad una diversa lettura dei dati processuali ed una diversa ricostruzione storica dei fatti, operazione non consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi (tra le altre, Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32811/2025 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità (si vedano, in particolare, le pagine da 3 a 5 sull'esclusione dello stato di necessità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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riapertura della pratica procedure di ricorso domanda di riesame amministrativo riesame dell'asilo motivi di revisione esame nel merito
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRONZI ASSUNTA nato a CATANZARO il 29/09/1979 avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Assunta Bronzi; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento dello stato di necessità ed il travisamento della prova, sono ripetitivi di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, inoltre, che i motivi sono diretti ad una diversa lettura dei dati processuali ed una diversa ricostruzione storica dei fatti, operazione non consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità (si vedano, in particolare, le pagine da 3 a 5 sull'esclusione dello stato di necessità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 luglio 202