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Ordinanza — n. 32810/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation and procedural violation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32810/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued for a new evaluation of evidence and procedural violations, but the court found these arguments merely repetitive of those rejected at the appellate level. The decision relied on the principle that cassation courts cannot re-evaluate facts and that procedural complaints must be specific and distinct from general motivation critiques.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c) and Art. 192 cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings, and procedural complaints regarding evidence evaluation must be specific and distinct from general critiques of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility appeal repetitive arguments procedural violation evidence evaluation cassation limits censura dell'apprezzamento delle prove inutilizzabilità delle prove illecite valore aggiunto degli elementi di prova

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett.
Art. 192 cod. proc. pen.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. U n. 29541 del 16/07/2020, Filardo
art. 192 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. U n. 29541 del 16/07/2020, Filardo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPEMA GIOVANNI nato a NAPOLI il 14/08/1976 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giovanni Spema; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'erronea applicazione delle leggi e l'illogicità della motivazione in ordine alla formazione della prova posta alla base della dichiarazione di responsabilità, non è deducibile in questa sede perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, inoltre, che è precluso alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano, in particolare, le pagine da 2 a 4 della impugnata sentenza, dedicate alla disamina della efficacia probatoria del frammento papillare di natura digitale rilevato all'interno dell'autovettura e della sua attribuibilità all'imputato); considerato, inoltre, che è manifestamente infondato il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi del predetto art. 606, comma 1, lett. c), giacché l'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. non è in tal modo sanzionata (Sez.

U n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15