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Ordinanza — n. 32809/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32809/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32809/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROIA VINCENZO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 17/04/1993 avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Vincenzo Troia; ritenuto che il primo motivo di ricorso, sul mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente assolto all'onere motivazionale sul punto, evidenziando la non estendibilità all'imputato dell'offerta risarcitoria effettuata (e, peraltro, non accolta) effettuata dal correo; ritenuto, inoltre, che il secondo motivo di ricorso che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si vedano pagine 13 e 14 della sentenza impugnata), essendo sufficiente evidenziare, come nel caso, che non fosse emerso alcun elemento favorevole anche in considerazione, tra l'altro, delle modalità particolarmente violente e lesive della condotta, nonché del fatto che il ricorrente risultasse gravato da numerosi precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32809/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 luglio 2025.

Parole chiave

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attenuazione della pena risarcimento alle vittime di reati obbligo di ridurre il danno restituzione di prestazioni complementari sanzione sostitutiva contratto di compensazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROIA VINCENZO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 17/04/1993 avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Vincenzo Troia; ritenuto che il primo motivo di ricorso, sul mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente assolto all'onere motivazionale sul punto, evidenziando la non estendibilità all'imputato dell'offerta risarcitoria effettuata (e, peraltro, non accolta) effettuata dal correo; ritenuto, inoltre, che il secondo motivo di ricorso che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si vedano pagine 13 e 14 della sentenza impugnata), essendo sufficiente evidenziare, come nel caso, che non fosse emerso alcun elemento favorevole anche in considerazione, tra l'altro, delle modalità particolarmente violente e lesive della condotta, nonché del fatto che il ricorrente risultasse gravato da numerosi precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 luglio 2025.