Ordinanza — n. 32809/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROIA VINCENZO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 17/04/1993 avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Vincenzo Troia; ritenuto che il primo motivo di ricorso, sul mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente assolto all'onere motivazionale sul punto, evidenziando la non estendibilità all'imputato dell'offerta risarcitoria effettuata (e, peraltro, non accolta) effettuata dal correo; ritenuto, inoltre, che il secondo motivo di ricorso che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si vedano pagine 13 e 14 della sentenza impugnata), essendo sufficiente evidenziare, come nel caso, che non fosse emerso alcun elemento favorevole anche in considerazione, tra l'altro, delle modalità particolarmente violente e lesive della condotta, nonché del fatto che il ricorrente risultasse gravato da numerosi precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 32809/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 luglio 2025.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROIA VINCENZO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 17/04/1993 avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Vincenzo Troia; ritenuto che il primo motivo di ricorso, sul mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente assolto all'onere motivazionale sul punto, evidenziando la non estendibilità all'imputato dell'offerta risarcitoria effettuata (e, peraltro, non accolta) effettuata dal correo; ritenuto, inoltre, che il secondo motivo di ricorso che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si vedano pagine 13 e 14 della sentenza impugnata), essendo sufficiente evidenziare, come nel caso, che non fosse emerso alcun elemento favorevole anche in considerazione, tra l'altro, delle modalità particolarmente violente e lesive della condotta, nonché del fatto che il ricorrente risultasse gravato da numerosi precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 luglio 2025.