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Ordinanza — n. 32808/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and factual error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32808/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Claudio Itrio inadmissible and ordered him to pay legal costs. The court found the first ground of appeal insufficient because it merely repeated arguments already rejected at the appellate level without providing specific, critical reasoning. Additionally, the second ground regarding recidivism was rejected as based on a false assumption, since the first-instance judgment clearly stated the aggravating circumstance was not calculated against the defendant. Consequently, the appeal failed to meet the threshold for admissibility required to challenge the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a repetition of arguments already rejected or if it relies on a factual assumption contradicted by the record, failing to demonstrate a decisive error capable of altering the proven reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation repetition of rejected grounds false factual assumption recidivism calculation error procedural dismissal legal costs award censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ITRIO CLAUDIO nato a MASSA DI SOMMA il 20/07/1989 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Claudio Itrio e la memoria del 19 giugno 2025; ritenuto che il primo motivo di ricorso, sulla responsabilità per il reato, non è deducibile in questa sede perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, il medesimo motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione per travisamento di un atto di prova ritenuto decisivo, desumibile dal testo del provvedimento impugnato e da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente (costituito, nella specie, dal verbale di individuazione fotografica del 23/11/2010), è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza, atteso che le censure proposte dal ricorrente non incidono in alcun modo sulla completezza e linearità della sentenza impugnata complessivamente valutata, che invece evidenzia come in data successiva al richiamato riconoscimento fotografico si sia anche proceduto, con esito positivo, alla individuazione di persona dell'imputato (cfr. pagine 3 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto inoltre che il secondo motivo di ricorso, in relazione all'assenza di contestazione della recidiva è sull'errato assunto che l'aggravante sia stata nei fatti calcolata ai danni dell'imputato, circostanza invece smentita dalla lettura dell'ultima pagina della sentenza di primo grado, estremamente chiara sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 lu