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Ordinanza — n. 32807/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are non-specific repetitions of rejected appellate arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32807/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds were merely repetitive of those already rejected by the Court of Appeal. The appellant argued against the conviction elements and sentencing, but the court found these arguments lacked specific legal critique and attempted to re-evaluate facts reserved for the lower court. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must present specific, arguable grounds; mere repetition of rejected appellate arguments or attempts to re-evaluate facts without new legal reasoning render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of grounds lack of specificity factual re-evaluation Court of Cassazione appellate review limits court costs order motivazione nel merito

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato inoltre che anche il secondo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio ed alle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIUCUR ALEXANDRU nato a ROMA il 19/09/2002 avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alexandru Ciucur; ritenuto che i motivi di ricorso non sono deducibili in questa sede perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in particolare, il primo, con cui si contesta la sussistenza degli elementi integrativi del reato in contestazione, non è consentito in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si vedano le pagine da 6 a 9 della sentenza impugnata), esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato inoltre che anche il secondo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio ed alle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 9 della sentenza impugnata), anche considerato che non è necessario, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che far riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 lugli