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Ordinanza — n. 32805/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and preclusion of re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32805/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for liability, but the court found the grounds were merely repetitive of those already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that cassation proceedings cannot re-evaluate facts or logic already decided at lower levels.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or logical reasoning already decided by lower courts, and appeals must present specific new grounds rather than repetitive arguments.

Parole chiave

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lack of specific grounds preclusion of re-evaluation repetitive arguments inadmissibility of appeal court costs and fine commisurazione della pena per rapina sufficienza delle prove indizio

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALDINO SALVATORE nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 29/03/1987 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti il ricorso e la memoria (tardiva - dep. 4 luglio 2025) di Salvatore Galdino; ritenuto che tanto il primo quanto il secondo motivo di ricorso, che attengono, per diversi profili al giudizio di responsabilità e che pertanto possono essere trattati unitariamente, non son deducibili in sede di legittimità perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, risultando, per tanto, non specifici ma soltanto apparenti; considerato, inoltre, che i motivi non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); osservato, in ogni caso, che la Corte di appello, alle pagine da 2 a 5, ha sottolineato che l'affermazione di responsabilità è congruamente fondata, oltre che sulla compatibilità tra l'altezza del Galdino con quella di uno dei rapinatori, sul rinvenimento dell'impronta lasciata dal rapinatore sulla porta di accesso, confutando altresì, puntualmente, le tesi 'esclupatorie' avanzate dalla difesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 luglio 20