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Ordinanza — n. 32804/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific motivation vices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32804/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giorgio Di Martino's appeal inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued against the lower court's liability judgment, but the court found his grounds generic and repetitive of arguments already rejected by the appellate judge. Consequently, the appeal was rejected because it failed to identify specific motivation vices under the Code of Criminal Procedure and contained arguments suitable only for the appellate level.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 606, lett. e) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and lack correlation with the contested decision, or if it merely denounces a lack of motivation without identifying a specific vice listed in the law.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specific vices merit vs. legality Code of Criminal Procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; in aggiunta, il motivo non identifica alcun vizio motivazionale specifico, tra quelli indicati dall'art. 606, lett.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARTINO GIORGIO nato a CATANIA il 07/02/2002 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giorgio Di Martino; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; in aggiunta, il motivo non identifica alcun vizio motivazionale specifico, tra quelli indicati dall'art. 606, lett. e, cod. proc. pen., limitandosi a denunciare la motivazione come 'carente', classica categoria del merito, che nulla ha a che fare con la critica di legittimità; in sostanza, il ricorso in oggetto, contiene argomenti da atto di appello, non ricevibili in questa sede; osservato che tanto vale altresì per la doglianza attinente alla sospensione condizionale della pena, che non si confronta con la motivazione e che non è fondata su alcun argomento specifico, risultando in definitiva in una 'implorazione' o 'invocazione' che può avere una qualche risonanza in appello, ma che esula totalmente dalla logica e dalla valutazione di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 luglio 202