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Ordinanza — n. 32803/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as Cassation cannot re-evaluate evidence or logic of lower court decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32803/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Daniel Castrechini inadmissible, ordering him to pay costs. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding evidence reliability and mitigating circumstances, arguing logical flaws and violations of procedural law. The court rejected these claims, affirming that the trial judge's motivation was logically sound and that the appellate court lacks the authority to re-evaluate evidence or second-guess the lower court's assessment of facts.

Regesto Legislator

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Art. 192 comma 2 cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or test the logical consistency of a lower court's decision, limiting its review to identifying specific legal errors rather than substituting its own judgment on facts or reasoning.

Parole chiave

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Cassation preclusion lower court reasoning evidence reliability mitigating circumstances procedural inadmissibility causa legittima difetto di motivazione verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 192 comma 2 cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Daniel Castrechini; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la violazione dell'art. 192 comma 2 cod.
art. 192 comma 2 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Daniel Castrechini; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la violazione dell'art. 192 comma 2 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTRECHINI DANIEL nato a CAGLIARI il 28/05/1986 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Daniel Castrechini; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la violazione dell'art. 192 comma 2 cod. proc. pen. e la illogicità della motivazione sulla base di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata, ove viene evidenziata l'attendibilità del riconoscimento fotografico compiuto dal testimone sulla base anche della corrispondenza con gli ulteriori elementi probatori di riscontro) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, sulle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 6 della sentenza impugnata), considerato che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi (cfr.

Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci o, il giorno 15 luglio 2025. Il Consi liere stensore Il Presidente Fra Florit Luigi Ago