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Ordinanza — n. 32802/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for non-justiciable evidentiary and credibility assessments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32802/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Mattia Pireddu inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal liability, but the Court ruled that his arguments regarding the persuasiveness and adequacy of evidence were not permissible in a review of legality. The decision emphasized that assessing the credibility and weight of proof is exclusively the domain of the trial judge, not the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or the credibility of evidence, reserving such assessments exclusively to the judge of merit who must avoid manifest illogicality in their reasoning.

Parole chiave

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criminal liability evidentiary assessment credibility of witnesses review of legality judge of merit inadmissible appeal manifest illogicality censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648 cod. pen.
art. 648 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIREDDU MATTIA nato a CAGLIARI il 28/05/1997 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mattia Pireddu; ritenuto che sia il primo che il secondo motivo di ricorso, che contestano, per differenti profili, la dichiarazione di responsabilità, non sono consentiti in sede di legittimità, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà, su aspetti essenziali; in particolare, non sono consentite doglianze che censurino la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; osservato che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che, nel caso di specie, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità (si vedano, in particolare, le pagine 5 e 6, paragrafi da 6.1 a 6.2, della sentenza impugnata, dedicate alla disamina del materiale probatorio sulla cui base la Corte di appello ha ritenuto pienamente integrato, tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello soggettivo, il reato di cui all'art. 648 cod. pen. contestato all'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci o, il giorno 15 luglio 2025. Il Consiiiere,,estensore Il Presidente Fra Flo